Reggina Calcio: il Tribunale Federale proscioglie Foti e Ranieri per la mancata iscrizione

fotilillo 500Dopo l'udienza tenuta lo scorso 28 aprile, il Tribunale Federale ha deciso di prosciogliere Lillo Foti e Giuseppe Ranieri, dalle accuse mosse in seguito alla mancata iscrizione in Lega Pro della Reggina. All'epoca dei fatti, ossia luglio 215, i due ricoprivano rispettivamente le cariche di presidente ed amministartore delegato della società poi dichiarata fallita l'anno dopo. Il Tribunale della Figc non ha rilevato "comportamenti illeciti, volti a sottrarre, ovvero disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società". Infondato, dunque, il deferimento mosso dalla Procura Federale.Di seguito, il testo emesso dalla Figc:

--banner--

Con provvedimento Prot. 6885/1347/pf15-16/GP/GT/ag in data 3 gennaio 2017, il
Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1) il Signor Pasquale Foti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Reggina
Calcio Spa dal 20.9.2014 al 20.8.2015, nonché socio di riferimento della Società stessa
fino alla data di fallimento:
a) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto
della F.I.G.C. ed all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF per aver attuato una cattiva
gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella
dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la
stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così
come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.3, C, D.1, D.2, D.3, D.4, E.3, E.4, F.4, F.5 e F.6;
b) per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art.
19 dello Statuto F.I.G.C., per avere omesso nella sua qualità di socio di riferimento della
Reggina Calcio Spa di fornire adeguato supporto finanziario alle iniziative di risanamento
proposte ai creditori, con ciò causando il fallimento della Società;
2) il Signor Giuseppe Ranieri, nella sua qualità di amministratore unico della Reggina
Calcio Spa dal 5.11.2013 al 19.9.2014 e dal 21.8.2015 al 22.4.2016, nonché
vicepresidente del consiglio di amministrazione della Società dal 20.9.2014 al 20.8.2015
per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto
della F.I.G.C. ed all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF, per aver attuato una cattiva
gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella
dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la
stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così
come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.2, B.3, B.4, B.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3,
E.4, F.1, F.2 e F.3.
Le memorie difensive
I Signori Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri hanno fatto pervenire una memoria difensiva
nella quale eccepiscono:
- l'inammissibilità del deferimento in quanto all'epoca in cui è stata avviata l'indagine della
procura Federale non erano tesserati;
- l'inammissibilità/improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini (art. 32 ter
CGS);
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare - SS 2016-2017
15
- che "le contestazioni mosse a Foti e Ranieri sono una elencazione dei mancati
pagamenti effettuati dalla Società, manca il segmento successivo e cioè se e come il
dirigente abbia disperso le risorse economiche piuttosto che soddisfare i crediti, ovvero la
Società non abbia prodotto le risorse economiche necessarie". Il deferito Foti evidenzia
altresì di aver impegnato parte del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare a vantaggio
della Reggina Calcio, peraltro prestando garanzie per le emissione della fideiussione
necessaria per l'ammissione al campionato di Lega Pro.
I deferiti concludono chiedendo in via preliminare, la inammissibilità e improcedibilità del
procedimento, nel merito il rigetto.
Il dibattimento
Alla udienza del 3 marzo 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed
ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Pasquale Foti la
sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre) e quella dell'ammenda di € 45.000,00 (Euro
quarantacinquemila/00) e per il Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell'inibizione di anni 3
(tre) e quella dell'ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00).
È comparso il difensore dei Sigg.ri Pasquale Foti e Giuseppe Ranieri il quale si è riportato
alle argomentazioni difensive esposte nella memoria ritualmente depositata chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
È altresì comparso il Sig. Pasquale Foti, il quale ha reso spontanee dichiarazioni, volte ad
evidenziare l'infondatezza della tesi della Procura Federale.
Motivi della decisione
Il deferimento è infondato.
Preliminarmente, va rilevato che questo Tribunale, uniformandosi alla sentenza a Sezioni
Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, deve ritenere infondata la
eccezione di improcedibilità formulata per violazione dell'art. 32 ter CGS.
Nel merito, come correttamente individuato dalla difesa dei deferiti, va evidenziato che
l'art. 21 delle NOIF non deve essere applicato ogni qual volta si verifichi il fallimento di una
Società sportiva, bensì nel caso in cui si rilevino comportamenti illeciti tenuti
dall'amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società volti a sottrarre, ovvero
disperdere risorse economiche in luogo di soddisfare i crediti della Società, contribuendo
in tal modo alla dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo.
La elencazione dei mancati pagamenti contestati ai deferiti nella loro qualità di legali
rappresentati della Reggina Calcio, fatti per i quali sia il sodalizio sportivo sia gli odierni
deferiti hanno già subito specifiche condanne, non costituiscono elementi sufficienti per la
applicazione dell'art. 21 delle NOIF.
Il dispositivo
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Pasquale Foti ed il
Sig. Giuseppe Ranieri dagli addebiti contestati.