Rende (Cs), pronta la “no tax area”: agevolazioni fiscali per le famiglie e i commercianti del Centro storico

"Incentivare la residenzialità e favorire il ripopolamento del Centro Storico". E' quanto contenuto nella proposta di delibera per il prossimo consiglio comunale di Rende (Cs) in materia di bilancio di previsione 2019/2021. "L'amministrazione Manna conferma la "no tax area" per il borgo antico, attraverso – si legge in una nota dell'amministrazione - l'esenzione per tutti gli immobili di categoria A (con esclusione di quelle di categoria A10) destinati esclusivamente ad abitazione principale da parte dei conduttori e locati a decorrere dall'1 gennaio 2019, saranno esentati dal pagamento della componente IMU dell'Imposta Unica Comunale".
Questo provvedimento – spiegano gli assessori comunali Iantorno e Ziccarelli - mira ad incentivare la residenzialità e favorire il ripopolamento del centro storico per l'anno 2019. Azione, questa, fondamentale per rendere concreta l'azione amministrativa. Anche quest'anno, infatti, di più rispetto ai precedenti anni, nell'ambito del regolamento IUC il centro storico si conferma "zona franca": tutte le attività economiche saranno esonerate dal tributo sui rifiuti, le persone fisiche (famiglie) saranno esonerate dal tributo per 5 (cinque) anni e non più 3 (tre). In pratica, l'estensione temporale dell'esenzione passa da tre a cinque anni dalla data di effettivo trasferimento della residenza". Iantorno poi si sofferma sul regolamento IUC: "Con l'aggiornamento 2019 è stato altresì impiantato il principio di effettività (qualsiasi variazione decorre dal giorno in cui essa si è effettivamente verificata), sono state confermate, come giusto che fosse, le esenzioni dalla TaRi per i contribuenti residenti in contrada Coda di Volpe e nell'area ex Legnochimica".

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"Inoltre, per i contribuenti il cui nucleo familiare risulta privo di qualsiasi tipologia di reddito o quelli in cui sia presente solo un percettore di pensione sociale, è riconosciuta l'esenzione a superamento del modello ISEE, correttamente rettificato nella voce relativa alla sola prima casa adibita ad abitazione principale. Un disoccupato privo di capacità di reddito, o addirittura di capacità lavorativa, non sarà obbligato a pagare il tributo, pur in possesso della sola prima casa di abitazione per sé e per il suo nucleo familiare". Iantorno termina la nota congiunta sottolineando che "attenzione è stata riservata alle Onlus con finalità di assistenza sociale per l'accoglienza di bambini, donne con o senza minori, vittime di violenza ed abusi in famiglia e dunque in forte difficoltà e disagio".