Reggio, arriva il protocollo operativo per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne e dei minori

Riceviamo e pubblichiamo il protocollo operativo per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti delle donne e dei minori sottoscritto tra

Il Prefetto di Reggio Calabria

Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Presidente della Corte d' Appello

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello

Il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

Il Presidente del Tribunale di Palmi

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi

Il Presidente del Tribunale di Locri

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Il Questore

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

La Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Calabria

La Consigliera di Parità della Città Metropolitana

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "Bianco- Melacrino-Morelli"

Il Sindaco del Comune di Reggio Calabria nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario RC Nord n. 2 e RC Sud n. 3

Il Sindaco del Comune di Locri nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 2

Il Sindaco del Comune di Caulonia nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario Nord n.1

Il Sindaco del Comune di Gioia Tauro nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 2

Il Sindaco del Comune di Melito Porto Salvo nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 4

Il Sindaco del Comune di Polistena, nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 1

Il Sindaco del Comune di Taurianova, nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 3

Il Commissario Prefettizio del Comune di Villa San Giovanni, nella qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 1

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria

Il Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria

Il Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Palmi

Il Presidente dell' Ordine degli Avvocati di Locri

Il Direttore del Centro Antiviolenza Casa delle Donne - CIF

Il Direttore del Centro Antiviolenza "Angela Morabito"

PREMESSO

Ø che il deprecabile fenomeno delle violenze, fisiche e psicologiche, intrafamiliari ed extrafamiliari in danno di donne e minori rappresenta una problematica di particolare gravità;

Ø che il Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", oltre ad introdurre una nuova figura di reato (art. 612 bis c.p., atti persecutori, c.d. stalking), ha apportato modifiche al codice penale e a quello di procedura penale volte ad assicurare un più efficace contrasto al fenomeno della violenza sessuale;

Ø che con Decreto Legge del 14 agosto 2013 n. 93 sul femminicidio convertito in Legge n. 119 del 15 ottobre 2013, sono state previste misure atte a contrastare la violenza di genere, recependo le previsioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, stipulata a Istanbul il giorno 11 maggio 2011;

Ø che è intendimento delle Istituzioni presenti sul territorio promuovere l'adozione di strategie condivise volte alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno avvalendosi delle competenze, del contributo di conoscenza, di esperienza e della collaborazione degli enti e delle associazioni interessate;

Ø che, pur dando atto della estesa e proficua attività sviluppata in tal senso, singolarmente o in forma raccordata, da soggetti istituzionali ed associativi in questa provincia, si è concordato di implementare tale sistema attraverso iniziative mirate, finalizzate ad ottimizzare risorse ed energie, migliorando la qualità delle risposte offerte dai servizi interessati, nonché a mantenere un rapporto di costante interlocuzione tra le diverse componenti che operano nel settore.

Si concorda quanto segue:

Art. 1 – Obiettivi del Protocollo

1. Il presente Protocollo si prefigge i seguenti obiettivi fondamentali:

a) analisi e monitoraggio del fenomeno;

b) coordinamento delle azioni e cooperazione fra soggetti pubblici e privati, operanti nello specifico settore;

c) formazione degli operatori e specializzazione nel trattamento delle specifiche fattispecie di reato;

d) attuazione di percorsi educativi e informativi a vantaggio delle vittime in ordine agli strumenti e alle modalità di tutela;

e) interventi sul territorio volti a favorire il superamento dei fattori che generano la violenza e ad agevolare l'emersione di tali forme di devianza;

f) iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce, l'assistenza e il sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio;

2. L'accordo è aperto ad ulteriori contributi che nel tempo potranno essere forniti da altre Associazioni o Istituzioni operanti nel territorio provinciale nel medesimo settore.

Art. 2 – Referenti

In relazione alle attività del presente Protocollo, ciascun soggetto firmatario nomina un proprio referente per l'attuazione di quanto in esso previsto.

Art. 3 – Impegni dei Tribunali e delle Procure della Repubblica

1 I Tribunali e le Procure della Repubblica di Reggio Calabria, Palmi e Locri, nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, impartiscono ai rispettivi Uffici, le direttive ritenute più opportune per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

2 I Tribunali, al fine di consentire un adeguato monitoraggio del fenomeno, provvedono a dare comunicazione periodica alle Procure della Repubblica competenti del numero di procedure per separazione giudiziale e divorzio contenzioso in cui una delle parti od entrambe hanno assunto, nel ricorso introduttivo, che componenti del nucleo familiare sono stati oggetto di reiterate violenze fisiche o di natura sessuale.

3 Analogamente, provvedono a segnalare il numero di sentenze ed ordinanze cautelari adottate in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis/ter/octies, 612 bis c.p.

4 La rilevazione statistica dei dati, avviene in forma anonima e con modalità tali da monitorare il fenomeno in base alla nazionalità dei coniugi e consentire, ad opera delle competenti Istituzioni territoriali, l'elaborazione di mirati interventi sociali finalizzati alla eliminazione delle relative cause.

5 I Tribunali assumono le opportune iniziative organizzative al fine di garantire la tempestività della risposta giudiziaria nelle ipotesi descritte.

6 In occasione dell'escussione delle persone vittime di reato nei vari contesti processuali (incidente probatorio, dibattimento etc.), adottano misure idonee a garantire il decoro della persona e a scongiurare condizionamenti in danno della stessa.

7 Le Procure della Repubblica:

a) provvedono a segnalare periodicamente alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il numero di iscrizioni per le fattispecie di reato oggetto del presente Protocollo;

b) assumono le opportune iniziative finalizzate a garantire la trattazione tempestiva del procedimento e la tendenziale concentrazione dei procedimenti afferenti ad una stessa vicenda;

c) provvedono, nell'immediatezza o in tempi brevi secondo le circostanze del fatto, all'audizione della persona offesa ovvero promuovuono l'acquisizione della prova testimoniale della vittima con incidente probatorio ex art. 392 co. 1 bis c.p.p., sost. dall'art. 9 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009, n. 38;

d) adottano ogni iniziativa finalizzata a coniugare l'efficacia delle scelte processuali e la tutela della vittima;

e) valutano a carico dell'indagato l'applicazione di misure coercitive, e tra di esse quelle previste dall'art. 282 bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare) e 283 bis co. 3 c.p.p.(misure patrimoniali accessorie al provvedimento principale di allontanamento), nonché dall'art. 282 ter c.p.p. (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla pesona offesa);

f) valutano, nel predisporre la richiesta di rinvio a giudizio o il decreto di citazione l'inserimento del Comune e della Regione, nonchè delle associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto delle donne vittime di violenza, tra le persone offese dal reato;

g) partecipano ad attività di formazione anche in contesti interistituzionali e favoriscono la integrazione delle linee guida investigative e di intervento per le Forze di Polizia e delle linee guida di intervento per il personale sanitario e scolastico, allegate al presente Protocollo.

8 Le Procure della Repubblica dei Tribunali di Reggio Calabria, Palmi e Locri operano in stretto raccordo con la Procura della Repubblica per i Minorenni per tutte le attività di indagine che vedano il coinvolgimento di minori quali vittime di violenze, dirette e/o assistite, o quali autori , in concorso con maggiorenni, di atti di violenza sessuale o intrafamiliare.

 

--banner-- 

Art. 4 – Impegni della Prefettura

La Prefettura, in relazione alle funzioni di rappresentanza generale del Governo a livello provinciale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, coordina, tra l'altro, l'Osservatorio provinciale di cui al successivo art. 14.

Art. 5 – Impegni della Città Metropolitana

La Città Metropolitana nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali si impegna a:

a) organizzare iniziative, sia in forma autonoma che congiunta con gli altri soggetti firmatari, volte a promuovere una maggiore consapevolezza delle violazioni dei diritti fondamentali delle donne e dei minori ed a diffondere una cultura dei diritti umani e della non discriminazione al fine di sensibilizzare e responsabilizzare il tessuto sociale, istituzionale ed associativo nonché la cittadinanza, per l'adozione di specifiche strategie;

b) coordinare, integrare e monitorare le esperienze in atto sul territorio, sostenendo, valorizzando e diffondendo in particolare le azioni intraprese in forma autonoma dai Comuni al fine di dare risposte operative ai bisogni concreti;

c) promuovere, coordinare e gestire, anche d'intesa con gli altri soggetti firmatari, momenti e percorsi dedicati per assicurare una adeguata attività di formazione per operatori sociali, sanitari, forze dell'ordine, volontari, insegnanti, al fine di acquisire linguaggi e modalità d'intervento comuni;

d) collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria e con la Dirigenza scolastica autonoma per promuovere attività di divulgazione e percorsi di educazione alla cittadinanza all'interno degli istituti di istruzione;

e) diffondere i contenuti del presente Protocollo nei confronti dei Comuni della provincia.

Art. 6 – Impegni dei Comuni capofila dei Distretti Socio - Sanitari

I Comuni firmatari del presente Protocollo, nella qualità di capofila dei Distretti Socio Sanitari nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali, si impegnano a:

a) promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne;

b) promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza e in particolare il contrasto delle violenze intrafamiliari, su minori e donne;

c) sviluppare e sostenere progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei minori, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;

d) attivare un primo livello di ascolto e accoglienza su base locale;

e) collaborare con gli altri soggetti firmatari per iniziative di formazione degli operatori coinvolti nella accoglienza,

f) fornire consulenza, orientamento e presa in carico delle donne e dei minori che subiscono violenza;

g) definire degli indicatori che aiutino ad individuare sul nascere situazioni di maltrattamento;

h) concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e le situazioni che possono portare ad agire e a subire comportamenti di violenza;

i) collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria e le singole Direzioni scolastiche nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo iniziative di formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere (essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminile) facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione delle relazioni promovendo competenze sulle tematiche del rispetto reciproco;

j) sviluppare adeguate politiche di sostegno tese al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte: chi agisce e chi subisce violenza;

k) sostenere metodologie in grado di decifrare bisogni, aspettative, difficoltà dei singoli soggetti coinvolti negli eventi di violenza nelle comunità locali ove si sono verificate;

l) individuare reti relazionali da attivare, sia per far emergere le capacità della persona di far fronte alla situazione traumatica subita, sia per attivare un sostegno da parte della rete familiare allargata o della comunità in cui vive la persona;

m) attivare una relazione di aiuto qualificata con le persone oggetto di violenza, per instaurare la fiducia necessaria affinché la donna e/o il minore collabori attivamente nella costruzione del progetto riabilitativo psicologico e sociale;

n) realizzare una sostanziale integrazione tra interventi sanitari, socio-sanitari e sociali per assicurare una globalità di sostegno;

o) sviluppare una progettualità reticolare fra Istituzioni pubbliche e terzo settore;

p) sostenere e potenziare i servizi finalizzati all'accoglienza ed al trattamento di situazioni di conflittualità intrafamiliari realizzando la rete fra servizi socio-sanitari, terzo settore e altri soggetti;

q) garantire luoghi adeguati per l'accoglienza e la tutela delle situazioni necessarie di protezione, al fine di intervenire sul fenomeno della violenza assistita;

r) mettere a disposizione le proprie reti di accoglienza per l'emergenza, istituendo una reperibilità dei servizi sociali comunali del Distretto Socio- Sanitario.

Art. 7 – Impegni dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria.

L'Ufficio VI Ambito territoriale di Reggio Calabria, nell'ambito delle proprie funzioni culturali, educative e formative dei giovani, si impegna a:

a) supportare le istituzioni scolastiche autonome per l'approfondimento del tema della violenza sulle donne e sui minori;

b) diffondere le "Linee guida" elaborate negli specifici ambiti attraverso appositi incontri con la Dirigenza scolastica della Scuola secondaria di 1° e 2°grado;

c) censire i bisogni delle scuole in relazione alla tematica (formazione, attività progettuali attività operative, informazione, ecc.);

d) proporre specifiche azioni formative degli operatori, con valenza provinciale/interdistrettuale, anche d'intesa con altri enti e/o con altri operatori delle aeree di interesse, al fine di agevolare la collaborazione;

e) promuovere e supportare la realizzazione di iniziative formative specifiche da attuarsi a livello territoriale per sensibilizzare ed informare le componenti scolastiche (docenti, studenti, genitori, personale ausiliario, tecnico ed amministrativo); realizzare iniziative finalizzate a promuovere, presso i cittadini stranieri residenti in Italia, la conoscenza delle norme e degli strumenti di tutela delle donne e dei minori;

f) informare le istituzioni scolastiche autonome in merito ad opportunità e servizi per la prevenzione del fenomeno ed il supporto di tipo medico, legale e psicologico alle donne e ai minori che hanno subito violenza;

g) rappresentare tempestivamente all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze di Polizia i fatti di ipotizzata rilevanza penale, in adesione alle indicazioni di cui all'allegato D;

h) divulgare il presente Protocollo presso le Istituzioni scolastiche;

i) sulla base di quanto previsto al precedente art. 6, collaborare con i Comuni nelle attività di promozione e educazione all'affettività, favorendo momenti di riflessione e formazione relativamente alle tematiche della differenza di genere (essere uomo - essere donna, la costruzione dell'identità e dei ruoli sociali maschile e femminil) facilitando negli studenti l'acquisizione di strumenti di comunicazione e gestione delle relazioni, promovendo competenze sul rispetto reciproco.

Art. 8 – Impegni delle Forze dell'Ordine

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente Protocollo, anche attraverso le loro articolazioni territoriali si impegnano a:

a) sensibilizzare adeguatamente i propri operatori in occasione di acquisizione di notizie di reato relative ad episodi di violenza alle donne e ai minori;

b) assicurare che la raccolta delle denunce di cui sopra avvenga in condizioni di rispetto della riservatezza ed in ambienti consoni a tale scopo, considerata la particolare condizione di fragilità psicologica in cui si trova la vittima di una violenza;

c) favorire la partecipazione dei propri operatori a momenti di formazione ed aggiornamento promossi nell'ambito delle attività sviluppate in tal senso ai sensi del presente Protocollo;

d) nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza, fornire gli elementi e i dati necessari alla raccolta ed elaborazione delle statistiche relative all'andamento del fenomeno, al fine di consentire un costante monitoraggio dello stesso e l'attuazione di iniziative in linea con le finalità del presente Protocollo;

e) garantire che il referente all'uopo individuato si attivi immediatamente per l'attuazione delle modalità operative del presente Protocollo al fine di attivare prontamente la rete di azioni previste dallo stesso;

f) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio;

g) procedere nelle attività investigative tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato B.

Art. 9 – Impegni dell'Ordine degli Avvocati

1. I Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri si impegnano a strutturare e coordinare costantemente il proprio intervento in rete con le altre istituzioni firmatarie del presente Protocollo per il raggiungimento degli scopi dello stesso. In particolare devono:

a) divulgare presso i propri iscritti la conoscenza dell'esistenza del Protocollo operativo e della rete di interventi dallo stesso predisposti in caso di violenza alle donne e ai minori, al fine di sensibilizzarli al problema e metterli in grado di sufruire della rete creata;

b) promuovere incontri periodici di formazione strettamente giuridica per approfondire i molteplici problemi applicativi degli strumenti civili e penali a disposizione nel sistema normativo vigente in caso di violenza alle donne e ai minori con riferimento alle aree di competenza degli operatori messi in rete per accrescere la conoscenza dell'ambito di intervento al fine di integrare meglio il singolo intervento, di definire i rispettivi ambiti e di intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente Protocollo operativo;

c) redigere un elenco di avvocati che abbiano adeguata formazione ed esperienza nella materia della violenza alle donne e ai minori, che aderiscano al Protocollo e ai suoi principi, che siano disponibili ad operare all'interno della rete resa operativa dal Protocollo stesso e con le modalità ivi previste. La predisposizione dell'elenco avverrà su richiesta del singolo iscritto che dovrà documentare adeguata formazione ed esperienza nella materia;

d) prevedere l'apertura di uno sportello presso l'Ordine, adeguatamente pubblicizzato presso la cittadinanza, che consenta di fornire all'utenza le più ampie informazioni sul Protocollo e sulle varie possibilità di intervento in caso di violenza, sino alla indicazione dei nominativi di avvocati dell'elenco di cui al precedente punto.

Art. 10 – Impegni delle Aziende Sanitarie

L'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera firmatarie del presente Protocollo, anche attraverso i loro distretti, presidi e servizi territoriali si impegnano a:

a) curare la raccolta e la elaborazione dei dati disponibili relativi al fenomeno allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante dello stesso e di disporre di dati certi circa il suo andamento nel tempo, nel rispetto comunque della privacy delle persone interessate;

b) favorire e partecipare attivamente, oltre alle azioni di prevenzione e di educazione già sviluppate sul territorio, ad iniziative coordinate e raccordate con gli altri soggetti firmatari del presente Protocollo finalizzate agli ambiti sopra descritti, in particolare in stretta sinergia con l'Ufficio Scolastico Provinciale e con la Dirigenza scolastica autonoma, al fine di rafforzare la cultura del rispetto e delle sane relazioni di coppia;

c) sul piano della formazione, partecipare alla progettazione ed organizzazione di specifici corsi in ambito provinciale finalizzati all'ampliamento ed alla specializzazione del patrimonio di conoscenza e di esperienza degli operatori allo scopo di creare "esperti" della rete, e per iniziative formative in tema di accoglienza delle donne e di assistenza appropriata;

d) nel campo dell'accoglienza e dell'assistenza, favorire la creazione di un nucleo operativo interaziendale multidisciplinare specializzato nella trattazione dei casi di maltrattamenti e violenza sessuale in danno di donne e/o minori, operando in stretta sinergia;

e) con gli altri Enti ed Associazioni firmatari, far riferimento al presente atto pattizio per la redazione dei Protocolli di accoglienza e assistenza dei diversi punti della rete, in particolare i pronto soccorso sia generali che specialistici;

f) adoperarsi affinchè, nel prestare assistenza sanitaria alle vittime dei reati in trattazione, siano rispettate le indicazioni di cui all'allegato B;

g) fornire alla vittima tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Art. 11 – Impegni della Commissione Regionale per le Pari Opportunità

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità nell'ambito delle proprie funzioni, assume i seguenti impegni:

1. promuove la raccolta dei dati relativi al fenomeno con il concorso delle Forze dell'Ordine e degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo, che provederanno a comunicare tutte le segnalazioni delle fattispecie di reato oggetto del presente Protocollo, nonchè le annotazioni di servizio concernenti interventi in ambito familiare o fatti di violenza, ancorché non procedibili per mancanza di querela o tali da non configurare, di per sé, fatti penalmente rilevanti;

a) A tutela della privacy delle persone interessate, i dati dovranno essere esclusivamente numerici ed aggregati al fine di non consentire l' individuazione delle vittime;

b) La raccolta dei dati è funzionale ad assicurare un adeguato monitoraggio del territorio a fronte del pericolo di un'eccessiva parcellizzazione delle fonti di informazione;

c) I dati potranno essere condivisi tra i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo.

2. Promuove, diffonde e sostiene l'educazione alla cultura della non violenza ed al riconoscimento della differenza di genere stimolando una diversa consapevolezza tra giovani e adulti attraverso la diffusione di iniziative e di interventi in tutto il territorio regionale;

3. Promuove e rafforza la rete regionale antiviolenza attraverso:

a. il coinvolgimento dei soggetti che a livello regionale intervengono in relazione ai vari aspetti connessi al fenomeno della violenza contro le donne: centri antiviolenza, servizi sociali e sanitari, operatori privati;

b. la definizione di accordi di collaborazione finalizzati alla creazione di una rete stabile nel tempo di tutte le Istituzioni pubbliche, del privato sociale, dell'associazionismo coinvolti a vario titolo nel contrasto alla violenza alle donne;

c. l'organizzazione di incontri tematici attorno ai quali favorire il raccordo fra operatori e responsabili dei vari servizi, permettendo quindi lo sviluppo di una rete di soggetti in grado di incontrarsi e far circolare le informazioni su base regionale;

d. il sostegno all'individuazione di buone pratiche e delle modalità di trasferimento tra i diversi attori della rete;

e. la realizzazione di attività di osservazione, monitoraggio, analisi del fenomeno violenza di genere su scala regionale;

f. l'espletamento di indagini conoscitive, di ricerche sulla condizione femminile in ambito regionale e la diffusione di tutte le informazioni al riguardo, anche attraverso la stesura di un rapporto annuale sull'andamento del fenomeno;

4. Attinge alla raccolta dei dati di cui al I comma a fini di studio ed analisi e per l'elaborazione del rapporto annuale indicato alla lettera f.

Art. 12 – Impegni della Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria

La Consigliera di Parità, nell'ambito delle proprie funzioni, assume i seguenti impegni:

a) valorizzare i progetti esistenti e futuri presso i Centri Antiviolenza di Reggio Calabria e provincia, per l'attivazione di sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro per donne che hanno subito violenza e/o in temporanea difficoltà;

b) sostenere i Centri Antiviolenza nell'accompagnamento al lavoro delle donne in temporanea difficoltà, in ambito locale;

c) agevolare il servizio per le donne che si rivolgeranno allo sportello e provenienti dai Centri Antiviolenza, relativamente all'informazione di quali sono i loro diritti lavorativi;

d) promuovere e sostenere corsi e seminari rivolti alle volontarie dei Centri Antiviolenza in materia di violenza alle donne e ai minori, di pari opportunità e discriminazioni di genere;

e) promuovere e sostenere la formazione di avvocati di riferimento dei Centri Antiviolenza sulle Misure di Prevenzione italiane e sui procedimenti internazionali davanti alle Corti Superiori, anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;

f) fornire ai Centri Antiviolenza materiale informativo, documentazione, testi di legge e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità, del fenomeno della violenza e della normativa antidiscriminatoria.

g) promuovere iniziative con i Centri Antiviolenza per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni di contrasto della violenza alle donne e ai minori (sportelli donna, punti di ascolto, case di accoglienza, conferenze, seminari, convegni, ecc.).

Art. 13 – Impegni dei Centri Antiviolenza

I Centri Antiviolenza, sottoscrittori del presente Protocollo, nell'ambito delle proprie finalità statutarie si impegnano a garantire alle donne e ai minori maltrattati che giungono ai Centri sostegno e assistenza attraverso:

a) colloqui individuali di accoglienza e di sostegno psicologico e relazionale per l'uscita dalla violenza e per la risoluzione del disagio, che si fondano su un patto di rispetto e riservatezza;

b) avvio e gestione dei percorsi individuali di uscita dalla violenza con e senza ospitalità nei Centri Antiviolenza;

c) avvio alla consulenza legale finalizzata all' informazione della donna circa gli aspetti giuridici della situazione che la coinvolge;

d) sostegno ed accompagnamento delle donne accolte nelle varie fasi della denuncia e nelle pratiche giuridico legali (avvocati, Forze dell'Ordine, Tribunale), anche in raccordo con l'Ordine degli Avvocati;

e) mediazione nel rapporto con la rete dei servizi del territorio e le sue risorse;

f) orientamento per la ricerca del lavoro e della casa;

g) eventuale ospitalità temporanea nei Centri Antiviolenza per le donne sole e/o con bambini e per i minori che corrono rischi per la propria incolumità a causa di violenza;

h) realizzazione di gruppi di auto-mutuo aiuto con facilitatrici per le donne in difficoltà;

i) promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne e ai minori (in particolare la violenza domestica), insieme ad altri soggetti firmatari del protocollo, mirati alla preparazione degli operatori che nelle diverse agenzie del territorio vengono in contatto con donne e bambini vittime di violenza;

j) promuovere e realizzare attività di informazione e di sensibilizzazione, relative al fenomeno in questione, rivolte alla cittadinanza e all'opinione pubblica (seminari, convegni, interventi mirati, ecc.);

k) provvedere alla raccolta, all'elaborazione e alla diffusione in forma anonima dei dati in proprio possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne e ai minori in vista di attività di ricerca e di approfondimento della tematica;

l) promuovere e realizzare percorsi di formazione e orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori al fine di sensibilizzare i giovani e fornire loro strumenti critici di approccio al tema;

m) gestire la raccolta, l'elaborazione e la diffusione in forma anonima dei dati in proprio possesso relativi al fenomeno della violenza sulle donne e ai minori anche attraverso pubblicazioni e/o pubblici incontri.

Art. 14 – Osservatorio Provinciale sul fenomeno della violenza di genere

1. Presso la Prefettura è costituito un Osservatorio Provinciale con il compito di monitorare l'andamento del fenomeno sulla base dei dati elaborati dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità e proporre eventuali attività ed iniziative di prevenzione finalizzate al miglioramento delle politiche di sicurezza da parte dei vari livelli di governo del territorio.

2. L'Osservatorio, presieduto dal Prefetto, o suo delegato è composto:

- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, o suo delegato;

- dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni , o suo delegato;

- dal Questore, o suo delegato;

- dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, o suo delegato;

- dal Comandate Provinciale della Guardia di Finanza, o suo delegato;

- dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, o suo delegato;

- dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale, o suo delegato;

- dalla Presidente della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Regione Calabria, o suo delegato;

- da uno dei Direttori dei Centri Antiviolenza, o suo delegato.

3. L'Osservatorio si riunisce periodicamente e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 15 – Durata

Il presente Protocollo, che le parti sottoscrivono ciascuna per quanto di competenza e in relazione agli impegni espressamente indicati avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di stipulazione.