"Reggio, su Imu e Tasi 2018 non esiste alcun cumulo"

"Spett.le Redazione, a seguito della pubblicazione del comunicato del 18 luglio a firma Sunia, Sicet e Confedilizia, mi è doveroso precisare che l'agevolazione fiscale concessa dal Comune di Reggio non consiste nell'aliquota "cumulata" di IMU e TASI nella misura del 7,5 per mille, come sostengono dette associazioni. Probabilmente non hanno letto le delibere di C.C., n. 13 del 14/03/018 per la TASI, deliberata all'1 per mille e n. 18 del 30/03/018 per l'IMU deliberata al 7,5 per mille, senza cumulo alcuno. Dette aliquote agevolate sono applicabili solo ed esclusivamente se si è titolari di un contratto di locazione art. 2, comma 3, legge 431/98 , se il contratto è attestato prima della registrazione da una delle Associazioni che hanno sottoscritto l'Accordo Territoriale di riferimento, se il conduttore stabilisce in quell'immobile la propria abitazione principale e la propria residenza angarafica".
Lo afferma Domenico Cuccio, presidente onorario UPPI di Reggio Calabria anche in nome e per conto del legale rappresentante dell'Uppi, Avv. Giovanni Violi, del legale rappresentante di Federproprietà, Avv. Aldo De Caridi, del legale rappresentante del Conia, Avv. Giuseppe Basile, del legale rappresentante dell'Ania, Dott. Vincenzo Leotta.

--banner--

"I codici di versamento sono 3918 per l'IMU e 3961 per la TASI. Da precisare ancora che, per effetto della Legge di stabilità 2016, art. 1, commi 53 e 54 della Legge 208/2015, i due tributi si riducono del 25%, come più volte abbiamo noi bene pubblicato, e pertanto si verseranno in misura del 5,625 per mille quanto all'IMU e dello 0,675 per mille quanto alla TASI, poiché la TASI è prevista solo per il 90% a carico del locatore dal ns regolamento IMU vigente.

La precisazione di cui sopra è dovuta al fatto che a seguito del comunicato del 27 maggio molti contribuenti avevano contattato le nostre associazioni dell'UPPI, CONFABITARE, FEDERPROPRIETA', ANIA, CONIA, firmatarie dell'Accordo Territoriale del 30 aprile 2018, peraltro maggiormente utilizzato nelle varie versioni nel nostro Comune sin dal 1999, chiedendoci se fosse vero del cumulo IMU+TASI al 7,5 per mille e a tutti abbiamo spiegato che non esistesse alcun cumulo e che le due aliquote fossero 7,5 per mille + 1 per mille. Adesso, a seguito del comunicato del 18 luglio, siamo costretti per evitare malintesi e fugare ogni dubbio di spiegarlo allegando le relative delibere di Consiglio Comunale.

Con l'occasione credo sia utile portare a conoscenza della cittadinanza che nel Comune di Reggio Calabria siano stati depositati 2 Accordi territoriali per la stipula di contratti di locazione a canone agevolato, Il primo del 30 aprile 2018 è stato sottoscritto a rinnovo di quello del 26 marzo 2015 da Uppi, Confabitare, Federproprieta', Ania, Conia. (L'accordo del 26 marzo 2015 era stato condiviso anche da Confedilizia , Sunia, Sicet)-. Il secondo del 10 maggio 2018 è stato sottoscritto da Confedilizia, Sunia, Sicet che non hanno inteso condividere l'Accordo del 30 aprile e ne hanno concepito legittimamente uno alternativo.

Al fine di ottenere le agevolazioni fiscali, con riferimento allo stesso comunicato del 18 luglio, si deve precisare che la cedolare secca di per se è una opzione consentita a tutti in alternativa alla tassazione ordinaria mentre diventa agevolata se la si può applicare al 10% anziché al 21% sempre se ricorrano i presupposti che, ripeto, sono avere un contratto art. 2, comma 3, avere l'Attestazione di rispondenza sullo stesso prima della registrazione, avere la residenza anagrafica del conduttore nell'immobile oggetto di contratto.
Occorre precisare che sia possibile stipulare contratti di locazione con riferimento all'uno o all'altro Accordo ma è importante sottolineare che chi sottoscrive un contratto con riferimento all'Accordo del 30 aprile 2018 (Uppi, Confabitare, Federproprietà, Ania, Conia) potrà chiedere l'Attestazione di rispondenza solamente a codeste Associazioni mentre chi sottoscrive un contratto riferendosi all'accordo del 10 maggio (Confedilizia, Sunia, Sicet) potrà richiedere l'attestazione solo a codeste ultime associazioni.

Ultima, ma non secondaria, notizia è l'utilizzo dei modelli contrattuali A,B,C, (residenziali, transitori, per studenti universitari) che sono allegati all'Accordo del 30 aprile e che riflettono esattamente la prescrizione dell'art. 18 bis del Regolamento IMU del nostro Comune laddove impone nel contratto di locazione la modalità di calcolo del canone e giust'appunto i ns modelli riportano tutti e tre la modalità di calcolo. Inoltre gli stessi modelli riportano in calce l'Attestazione che solo potrà essere rilasciata da Uppi, Confabitare, Federproprietà, Ania, Conia.
Non ci risulta che i contratti di locazione previsti dall'Accordo del 10 maggio fra Confedilizia, Sunia, Sicet, riportino la modalità di calcolo pertanto chi ne dovesse fare uso farebbe bene prima a chiederne rispondenza all'Ufficio Tributi".